mercoledì,Novembre 27 2024

‘Ndrangheta: processo “Black money”, arriva in Cassazione la nuova istanza di rimessione

Il processo in corso a Vibo Valentia potrebbe essere nuovamente sospeso in attesa del pronunciamento della Suprema Corte

‘Ndrangheta: processo “Black money”, arriva in Cassazione la nuova istanza di rimessione

Potrebbe non andare a sentenza il processo “Black Money” contro il clan Mancuso in corso dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia. E’ infatti pervenuto in Cassazione il ricorso presentato il 9 gennaio scorso dall’avvocato, Francesco Stilo, nell’interesse dell’imputato Giovanni Mancuso, 76 anni, di Limbadi, nei cui confronti il pm Marisa Manzini ha chiesto al termine della requisitoria 29 anni di reclusione per i reati di associazione mafiosa (con il ruolo di promotore e organizzatore dell’omonima cosca) ed estorsione. Assegnato per il momento alla terza sezione della Cassazione, il ricorso se verrà trattenuto dalla stessa sezione oppure assegnato ad una sezione diversa dalla settima (sezione che normalmente si occupa dei ricorsi inammissibili) impedirà al Tribunale di Vibo Valentia di poter emettere la sentenza del processo “Black money” sino al pronunciamento nel merito, da parte della Suprema Corte, dei rilievi mossi con l’istanza di rimessione.

La precedente istanza di rimessione del processo (ovvero lo spostamento della celebrazione del dibattimento ad altra sede), presentata da quasi tutti gli altri difensori ad eccezione dell’avvocato Francesco Stilo, era stata respinta dalla Suprema Corte il 23 dicembre scorso. La pendenza della nuova istanza sta a significare, almeno al momento, che la nuova istanza poggerebbe su presupposti diversi dalla precedente.

L’istanza di rimessione. Alla base della richiesta di rimessione del processo ad altra sede diversa dal Tribunale di Vibo, la circostanza che un troncone del procedimento “Black money” si fonda pure sulle risultanze investigative portate avanti dai carabinieri del Ros di Catanzaro e confluite nel settimo tomo dell’informativa denominata “Purgatorio” che coinvolgeva pure alcuni magistrati in servizio nel distretto di Corte d’appello di Catanzaro. La stessa rappresentante della pubblica accusa, Marisa Manzini, aveva del resto sostenuto la necessità, in apertura del processo “Black money” a Vibo Valentia, di unire tale procedimento a quello che vede imputati gli ex vertici della Squadra Mobile di Vibo, Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò, e l’avvocato Antonio Galati. Richiesta respinta dal Tribunale di Vibo – tanto che il settimo tomo dell’informativa “Purgatorio” non è entrato a far parte del processo “Black money” – ma con una parte degli atti di tale procedimento, che coinvolge gli ex vertici della Mobile di Vibo, entrati comunque nel dibattimento in quanto richiamati dalle informative del Ros contenute nei tomi numericamente precedenti il settimo.

La competenza a Vibo e l’errore della Cassazione. Da tenere inoltre ben presente che la competenza alla trattazione del processo “Black money” dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia si è radicata sinora anche in forza di un errore di fatto in cui è incorsa la stessa Cassazione. Nel respingere infatti una precedente richiesta, avanzata dalle difese, di radicare la competenza per la trattazione del processo in capo al Tribunale di Salerno per via del coinvolgimento nel medesimo procedimento di alcuni magistrati del distretto di Corte d’appello di Catanzaro, la Suprema Corte ha spiegato che “tutti i magistrati sono stati prosciolti dalle accuse” e quindi il Tribunale di Salerno non poteva più essere funzionalmente competente. Circostanza, quest’ultima, non vera poiché uno dei magistrati coinvolti nell’inchiesta “Purgatorio” è stato invece condannato a Salerno, nel marzo 2016, a 4 mesi per rivelazione di segreti d’ufficio (è ancora pendente il processo d’appello). Un dato di fatto, quest’ultimo, che avrebbe da solo spostato la competenza territoriale alla trattazione del processo in capo al Tribunale di Salerno, attesa l’identità del numero di procedimento fra “Black money” e “Purgatorio” ed anche l’impossibilità – a norma dell’articolo 11 del codice di procedura penale – per un qualsiasi magistrato inquirente di poter indagare sul collega della porta accanto, cosa invece avvenuta nel caso dell’inchiesta “Purgatorio”, con i titolari dell’inchiesta catanzarese che si sono ritrovati ad ascoltare i dialoghi dei loro stessi colleghi d’ufficio iscritti poi sul registro degli indagati dalla Procura di Salerno.

‘Ndrangheta: processo “Black money” a Vibo, presentata una nuova istanza di rimessione

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